ACCORDI SINDACALI
Dopo aver sottoscritto nel 2008 con la ex Clacs CISL un accordo sindacale che regolava il rapporto di lavoro parasubordinato (in particolare il contratto a progetto) ed aver sottoscritto nel 2009 con la Fesica Confsal un primo contratto nazionale relativo al rapporto di lavoro subordinato (scaduto il 30/11/2012 e non più rinnovato), ANASFiM a seguito dell’emanazione della Legge 28 Giugno 2012 n.92 (c.d. “Riforma Fornero”), che ha profondamente rivisto in termini più restrittivi la disciplina inerente l’inquadramento contrattuale delle collaborazioni autonome coordinate e continuative o a progetto, ha deciso di ricercare relazioni sindacali più strategiche che consentissero agli associati (ed ai propri committenti) di avere una soluzione giuslavoristica più adatta in risposta al nuovo scenario normativo.
Conseguentemente ANASFiM ha sottoscritto in data 07 Dicembre 2012 un Accordo Quadro per la contrattazione di 2° livello con Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL funzionale a disciplinare l’inquadramento contrattuale delle figure professionali del promoter e del merchandiser. Con il suddetto Accordo, specificamente dedicato al comparto del Marketing Operativo, ANASFiM ha assunto quale riferimento il Ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (cosiddetto Ccnl Commercio) che verrà applicato a tutto il personale dipendente già assunto e di nuova assunzione.
L’Associazione si prefigge pertanto l’obiettivo di supportare gli Associati nella stipula dei contratti di 2° livello e di vigilare sul rispetto delle modalità di inquadramento dei lavoratori statuite all’interno dell’Accordo Quadro. In tal senso diviene figura garante della concorrenza leale tra le Imprese, della tutela delle aziende produttrici di marca e dell’interesse dei lavoratori, contribuendo così a mitigare rischi di distorsione nel settore.