ACCORDI SINDACALI

Dopo aver sottoscritto nel 2008 con la ex Clacs CISL un accordo sindacale che regolava il rapporto di lavoro parasubordinato (in particolare il contratto a progetto) ed aver sottoscritto nel 2009 con la Fesica Confsal un primo contratto nazionale relativo al rapporto di lavoro subordinato (scaduto il 30/11/2012 e non più rinnovato), ANASFiM a seguito dell’emanazione della Legge 28 Giugno 2012 n.92 (c.d. “Riforma Fornero”), che ha profondamente rivisto in termini più restrittivi la disciplina inerente l’inquadramento contrattuale delle collaborazioni autonome coordinate e continuative o a progetto,  ha deciso di ricercare relazioni sindacali più strategiche che consentissero agli associati (ed ai propri committenti) di avere una soluzione giuslavoristica più adatta in risposta al nuovo scenario normativo. 

Conseguentemente ANASFiM ha sottoscritto in data 07 Dicembre 2012 un Accordo Quadro per la contrattazione di 2° livello con Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL funzionale a disciplinare l’inquadramento contrattuale delle figure professionali del promoter e del merchandiser. Con il suddetto Accordo, specificamente dedicato al comparto del Marketing Operativo, ANASFiM ha assunto quale riferimento il Ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (cosiddetto Ccnl Commercio) che verrà applicato a tutto il personale dipendente già assunto e di nuova assunzione.

L’Associazione si prefigge pertanto l’obiettivo di supportare gli Associati nella stipula dei contratti di 2° livello e di vigilare sul rispetto delle modalità di inquadramento dei lavoratori statuite all’interno dell’Accordo Quadro. In tal senso diviene figura garante della concorrenza leale tra le Imprese, della tutela delle aziende produttrici di marca e dell’interesse dei lavoratori, contribuendo così a mitigare rischi di distorsione nel settore.

Scarica il testo integrale dell’accordo

Scarica il testo integrale del contratto integrativo regione Puglia

Scarica l’Accordo territoriale di 2° livello applicato al settore del marketing operativo: BERGAMO

Scarica l’Accordo territoriale di 2° livello applicato al settore del marketing operativo: MILANO

Scarica l’ Accordo territoriale di 2° livello applicato al settore del marketing operativo: PAVIA

Scarica il Contratto Integrativo per i dipendenti aziende settore Marketing Operativo in attività: VENETO

Scarica il Contratto Integrativo per i dipendenti aziende settore Marketing Operativo in attività: PUGLIA

Scarica il Contratto Integrativo per i dipendenti aziende settore Marketing Operativo in attività: PIEMONTE

Scarica l’estensione dell’Accordo Quadro di 2° livello applicato al settore del marketing operativo: LAZIO, CAMPANIA, SICILIA , SARDEGNA

FAQ

Possiamo assumere già dal 1.1.2013 merchandiser o promoter secondo le linee guida di questo accordo?
Si, e’ possibile immediatamente assumere merchandiser e/o promoter che siano stati ex collaboratori a progetto o di nuova assunzione, indicando nella lettera di assunzione che il rapporto di lavoro si instaura in applicazione del Ccnl Terziario Distribuzione Servizi e ai sensi dell’Accordo Quadro per la contrattazione aziendale di secondo livello settore marketing operativo del 7.12.2012, sottoscritto da ANASFiM, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL con riferimento a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 28.6.2009
Prima di assumere l’azienda deve sottoscrivere direttamente con i sindacati un contratto di 2^ livello?
L’Accordo Quadro contenente il protocollo per la contrattazione aziendale di 2^ livello sottoscritto da ANASFiM il 7.12.2012 è già stato firmato dalle Oo.Ss. Regionali, tuttavia è consigliabile per le imprese in cui sono già presenti rappresentanze sindacali Cisl e Uil firmare un contratto integrativo aziendale che recepisca esattamente quanto indicato nel protocollo succitato (anche con uno solo dei sindacati qualora l’altro non presente in azienda), mentre per le imprese dove non sono presenti rappresentanti sindacali è possibile in alternativa firmare un contratto aziendale con Fisascat e Uiltucs provinciali oppure delegare ANASFiM a farlo; in questo caso occorre inviare una comunicazione ad ANASFiM, anche solo via mail, dove si chiede esplicitamente di essere rappresentati e assistiti per la contrattazione di 2^ livello con le Oo.Ss. Territoriali.
La mia azienda ha fino ad oggi applicato il CCNL sottoscritto in precedenza da ANASFiM e la Confsal, cosa accade adesso?
Il CCNL Confsal scade il 31.12.2012 e non verrà più rinnovato da ANASFiM pertanto, per tutti i dipendenti attualmente in forza assunti in applicazione di quel CCNL, si potrà operare come segue: A – se i rapporti di lavoro sono a T. Determinato e scadono il 31.12.2012 eventuali rinnovi potranno farsi applicando il nuovo Accordo con CISL e UIL; B – se i rapporti di lavoro in essere sono a T. Indeterminato si deve comunicare al dipendente che l’azienda ha scelto di applicare il CCNL Terziario Distribuzione Servizi secondo l’Accordo sottoscritto da ANASFiM, CISL e UIL e che pertanto verrà adeguato il trattamento economico e normativo del suo rapporto di lavoro; C – a far data dal 1.1.2013 per nuove assunzioni a T. Determinato, a T. Indeterminato o per gli Intermittenti si applica il CCNL Terziario Distribuzione Servizi con le deroghe previste dall’Accordo sottoscritto con ANASFiM.
Il contratto Intermittente
Il contratto intermittente potrà essere usato in ogni occasione in cui sussistano i requisiti di un lavoro discontinuo, sia per merchandiser che promoter, a tempo determinato o indeterminato. Nel caso dell’intermittente è comunque utile tener conto che a tale fattispecie non si applica la L. 368/2001 e quindi non vi sono limiti nell’utilizzo del tempo determinato. L’intermittente potrà essere usato per i promoter così come per i merchandiser  senza la previsione di un indennizzo per la disponibilità durante i periodi di attesa tra le chiamate al lavoro; è inoltre prevista la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità per il mancato preavviso.
Ci sono limitazioni per l’utilizzo del contratto Intermittente?
In particolare, per quanto riguarda il lavoro il lavoro intermittente, è prevista la possibilità di ricorrervi senza limitazioni di attività, di periodo dell’anno o di condizioni soggettive dell’addetto (quindi nessun limite di età). Dovrà trattarsi ovviamente di attività di carattere non continuativo,  non derivante da esigenze programmabili in via preventiva o periodicamente certa, per non ricadere nella simulazione del contratto a part time verticale/orizzontale o nell’abuso del contratto a termine. Elemento di differenziazione del rapporto di lavoro intermittente rispetto ai due istituti suddetti è comunque l’esclusione in capo al lavoratore dell’obbligo di rispondere alla chiamata, a cui corrisponde l’esclusione dell’obbligo di pagamento dell’indennità di disponibilità. E’ infine previsto un obbligo di preavviso di almeno 24 ore prima dell’avvio della prestazione. Per il resto i vincoli di forma previsti per la stipulazione del contratto e i casi di divieto di ricorso a questo contratto previsti dall’accordo sono sostanzialmente quelli previsti dalla legge.
Quali deroghe sono previste per il Part Time?
Per quanto riguarda il part time, oltre alla riduzione a 12 ore della soglia minima di lavoro settimanale (pari a 18 ore nel CCNL commercio) è prevista la possibilità di inserimento nel contratto di clausole elastiche per specifiche esigenze aziendali e anche per il contratto a part time orizzontale. Va detto che per il tipo part time orizzontale, la legge non prevede questa elasticità ma solo la possibilità di ricorso al lavoro supplementare, mentre è possibile l’utilizzo di clausole flessibili per il part time verticale o misto. Trattasi ovviamente di una deroga importante.
Quali sono le deroghe in merito al Tempo Determinato?
Quanto al contratto a tempo determinato, viene assunta quale causale giustificativa del termine quella dell’acquisizione di appalti per la durata del contratto o il lancio di determinate campagne promozionali. E’ prevista la riduzione a 20 o 30 giorni dell’intervallo per la successione di contratti a termine ed è prevista altresì la possibilità di aumentare di 12 mesi il termine dei 36 mesi oltre i quali si produce la cosiddetta stabilizzazione. Infine i contratti a T. Determinato aventi durata di almeno 12 mesi e con indicazione specifica nella lettera di assunzione della commessa a cui il lavoratore viene esclusivamente adibito, sono esclusi dal computo della soglia percentuale massima prevista dal CCNL del numero di T. Determinato stipulabili rispetto al personale in forza a T. Indeterminato.
La Cooperativa cosa deve fare per applicare l’Accordo ANASFiM Cisl-Uil?
Come per le società di capitali il primo adempimento è quello di recepire in sede di contrattazione aziendale l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, stante l’esistenza nell’Accordo quadro di clausole che, per determinati istituti, derogano il CCNL e la legislazione vigente. Un ulteriore adempimento che fa carico alle imprese di marketing operativo costituite in forma cooperativa è però quello di richiamare nei Regolamenti Interni approvati a norma dell’art. 6 della legge n. 142/2001 il contratto collettivo applicabile al rapporto dei soci lavoratori. Questo adempimento, come è noto, consente di considerare il rapporto di lavoro dei soci medesimi (se costituito e gestito in modo genuino) come accessorio al contratto sociale e di beneficiare da parte della cooperativa datrice di lavoro della non applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (anche nella versione scaturita dalla recente riforma) nei casi di declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione del socio e di contestuale cessazione del suo rapporto di lavoro. Agli effetti dell’adempimento in questione, le cooperative di marketing operativo possono convocare le assemblee sociali per la modifica regolamentare anche prima della stipulazione del contratto collettivo aziendale. In tal caso il nuovo regolamento potrà limitarsi a fare riferimento all’Accordo Quadro stipulato tra ANASFiM  e le OO.SS. Fisascat e Uiltucs e, genericamente, al (futuro) accordo aziendale o di secondo livello attuativo dell’accordo stesso. Allo stesso modo i consulenti dello Studi Ichino ritengono che se la cooperativa di marketing operativo dovesse stipulare il contratto collettivo aziendale o affidare la rappresentatività ad ANASFiM per la contrattazione di 2^ livello prima dell’approvazione in assemblea della modifica regolamentare, la stessa potrà applicare fin da subito la nuova regolamentazione ai propri soci lavoratori senza particolari ripercussioni sul piano del rapporto di lavoro e della regolarità gestionale aziendale.
Un promoter o merchandiser socio della cooperativa può prestare attività a favore di imprese concorrenti?
Negli statuti delle cooperative è spesso previsto il divieto per il socio lavoratore di prestare attività a favore di imprese concorrenti e questo potrebbe confliggere con la previsione del punto C dell’Accordo Quadro che ammette invece espressamente l’assunzione contemporanea da parte dell’addetto al marketing operativo di incarichi a favore di più imprese del settore. La questione potrebbe trovare soluzione o tramite la previsione in sede statutaria di deroghe al vincolo di esclusiva nei casi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione; oppure si ritiene più semplicemente, con analoga previsione in sede di modifica del solo regolamento interno.